Art. 5.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi comunitari;

          c) i contributi della regione Veneto e degli enti locali competenti per territorio;

          d) i contributi e i finanziamenti destinati a specifici progetti;

          e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 15 e 147 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          f) gli eventuali redditi patrimoniali;

          g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          i) i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari;

          l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;

          m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco.

 

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      2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine, la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.
      3. Il consiglio di gestione del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può destinare parte degli introiti previsti dalle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).