1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi comunitari;
c) i contributi della regione Veneto e degli enti locali competenti per territorio;
d) i contributi e i finanziamenti destinati a specifici progetti;
e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 15 e 147 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) gli eventuali redditi patrimoniali;
g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privative e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i) i proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni nei casi di inosservanza di disposizioni regolamentari;
l) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 9;
m) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del Parco.
2. La gestione finanziaria delle risorse pubbliche del Parco è sottoposta al controllo della Corte dei conti. A tale fine, la gestione delle risorse pubbliche è contabilizzata separatamente da quelle di altra natura e provenienza.
3. Il consiglio di gestione del Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può destinare parte degli introiti previsti dalle lettere g) e h) del comma 1 del presente articolo ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).